LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Leggi sulla GU n.70 del 24 marzo 2016 (clicca qui)
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
In Vigore dal 25 Marzo 2016
La Circolare del Ministero dell'Interno del 25.03.2016
Una Importante Circolare della Procura della Repubblica di Trento
Autorevoli Commenti
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.